Condizioni generali di acquisto

Le Condizioni Generali di seguito riportate si applicano a tutte le forniture di beni e servizi oggetto di Ordine o di Contratto di fornitura (di seguito, rispettivamente, anche Ordine e Contratto) a favore di Volpato Industrie S.p.a. (di seguito, e per brevità, Volpato Industrie), qualora non esplicitamente derogate nei suddetti Ordine e Contratto. Nessuna Condizione diversa da quelle che seguono potrà pertanto ritenersi vincolante in capo a Volpato Industrie se non esplicitamente accettata in forma scritta dalla medesima.

Le deroghe parziali eventualmente concordate tra Volpato Industrie e il Fornitore (a titolo esemplificativo con riguardo alle condizioni di pagamento o alla consegna dei Prodotti) non dispensano quest’ultimo dall’obbligo di osservare le rimanenti Condizioni, in quanto compatibili con le deroghe concordate.

Il Fornitore, una volta accettato l’Ordine inoltrato da Volpato Industrie o una volta che il Contratto sia stato sottoscritto da entrambe le parti, è vincolato al rispetto delle presenti Condizioni Generali.

1- Fornitura di prodotti

Il Fornitore si obbliga, salve specifiche deroghe concordate come sopra:

  1. a) a consegnare a propria cura e spese i Prodotti ordinati nei termini e nei luoghi indicati nell’Ordine o nel Contratto; l’obbligo in esame comprende, a titolo esemplificativo, l’imballo, il carico e lo scarico dei Prodotti; il trasporto e la consegna; lo smaltimento di eventuali materiali residui nel rispetto della normativa applicabile al trattamento di tali materiali.
  2. b) ad eseguire la consegna corredando i Prodotti di regolare documento di trasporto merci o altro documento sostitutivo valido a norma di legge, nel quale dovrà essere riportato quanto necessario ad identificare i Prodotti medesimi (ad esempio il relativo numero dell’Ordine di Fornitura, la descrizione, i codici di Volpato Industrie, la quantità e unità di misura dei beni/prodotti oggetto di consegna);
  3. c) a garantire che i beni e i prodotti oggetto della fornitura siano esenti da difformità e vizi ed in tutto conformi a quanto richiesto da Volpato Industrie (ad esempio specifiche tecniche, requisiti di qualità, eventuali specifiche per consegna e imballo) e alle normative e prescrizioni di legge nazionali e dell’Unione europea applicabili in materia.
  4. d) ad informare tempestivamente Volpato Industrie di qualsiasi evento accidentale o possibile difetto dei beni e prodotti forniti, che possa pregiudicare la sicurezza del loro impiego o lavorazione o che li renda non conformi alle prescrizioni di legge o alle condizioni pattuite.
  5. e) ad accompagnare le forniture alla relativa documentazione tecnica e di conformità previste contrattualmente e regolamentate nel dettaglio negli addendum contrattuali.

Le condizioni di consegna e resa della merce dovranno intendersi, salvo eventuali diverse previsioni contenute negli Ordini di Fornitura e/o Contratti, DDP (franco destino, ovvero inclusi costi di imballaggio, trasporto, oneri doganali ed assicurativi) presso la sede/stabilimento di Volpato Industrie indicata nell’Ordine di Fornitura e/o nel Contratto.

La consegna della merce al vettore o allo spedizioniere non libera il Fornitore dall’obbligo della consegna.

Fatto salvo il diritto di Volpato Industrie di rifiutare i beni ed i prodotti non conformi al quanto richiesto, la proprietà dei beni e prodotti passerà a Volpato Industrie al momento della consegna nel luogo indicato nell’Ordine di Fornitura e/o nel Contratto. Nessuna responsabilità spetta a Volpato Industrie per forniture in eccedenza non concordate preventivamente, che saranno rifiutate con onere a carico del Fornitore stesso.

2- Autorizzazione alla ispezione dei Prodotti in corso di lavorazione.

Salvo diverse modalità di collaudo, controllo ed accettazione concordate tra le parti, Volpato Industrie ha la facoltà di verificare in ogni momento anteriore alla consegna, presso la sede del Fornitore, con un preavviso di almeno un giorno:

  • lo stato di approntamento dei Prodotti;
  • la conformità all’Ordine ed alle eventuali Specifiche Tecniche;
  • la documentazione disponibile.

Se necessario, Volpato Industrie potrà effettuare una verifica di conformità della produzione. Al completamento della verifica sarà redatto, su richiesta di almeno una delle parti, un verbale congiunto sullo stato di avanzamento della fornitura che indicherà gli eventuali difetti e non conformità rispetto all’Ordine ed alle eventuali Specifiche Tecniche. I difetti riscontrati dovranno essere corretti dal Fornitore.

3- Controllo preventivo della merce in consegna ad opera del Fornitore o terze parti.

Volpato Industrie potrà altresì chiedere al Fornitore, indipendentemente dalle verifiche anteriori alla consegna/ultimazione, un collaudo dei Prodotti al momento della consegna, del quale sarà redatto verbale da consegnare a Volpato Industrie. Volpato Industrie ha facoltà di demandare le verifiche di cui sopra anche a soggetti terzi, ponendo le spese di verifica a carico del fornitore. Resta convenuto che nonostante l’esito favorevole delle verifiche anteriori alla consegna, o in sede di collaudo, il Fornitore resterà responsabile dei difetti che verranno riscontrati in seguito.

4- Gestione delle non conformità in accettazione.

Per tutti i lotti di produzione che in seguito al controllo in accettazione denunciassero anomalie, difetti o non conformità sarà facoltà di Volpato Industrie:

  • richiedere il ritiro immediato del lotto in oggetto;
  • richiedere il controllo totale sul materiale consegnato;
  • richiedere il risarcimento al Fornitore per i controlli e le attività di cernita condotte internamente che verranno fatturati al costo orario di 30 euro per operatore;
  • richiedere la pronta sostituzione o la immediata eliminazione di vizi e difformità a cura e spese del Fornitore;
  • oppure rifiutare il materiale consegnato (ritenendo perciò risolto parzialmente o totalmente l’Ordine relativo) fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni, nei limiti e alle condizioni di cui alle norme del Codice civile italiano.

Le anomalie, i difetti o le non conformità saranno valutati in base al livello qualitativo richiesto; tale livello sarà concordato nelle condizioni riferite al singolo contratto di fornitura, sulla base delle norme UNI ISO 2859.

In nessun caso la prolungata giacenza dei beni oggetto dell’ordine, causata dai necessari tempi di esecuzione degli accertamenti, può essere considerata come tacita accettazione da parte di Volpato Industrie.

5- Ritardi di consegna.

Per quanto concerne i soli danni dipendenti da ritardata consegna dei Prodotti, dipendenti da anomalie o difetti dei prodotti con necessità di loro sostituzione o riparazione, Volpato Industrie – qualora non rifiuti la consegna ritenendo parzialmente o totalmente risolto l’Ordine – potrà applicare una penale pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, sino ad una percentuale massima del 5% sul valore totale dell’ordine, salva la possibilità di agire per il maggior danno.

6- Condizioni di pagamento.

Il Fornitore prende atto del fatto che:

  1. a) le fatture potranno essere emesse dal Fornitore solo successivamente all’accettazione della fornitura da parte di Volpato Industrie;
  2. b) le fatture dovranno riportare quanto necessario ad identificare i Prodotti medesimi (ad esempio il relativo numero dell’Ordine di Fornitura, la descrizione, i codici di Volpato Industrie, la quantità e unità di misura dei beni/prodotti oggetto di consegna) e dovranno essere emesse con la cadenza eventualmente concordata;
    c) nel caso di eventuali divergenze tra gli Ordini di Fornitura e i dati in fattura, il Fornitore dovrà rettificare le fatture in conformità agli Ordini di Fornitura, emettendo documenti di rettifica. Le eventuali note di credito e/o di debito dovranno fare riferimento alla relativa fattura originaria riportandone il numero e la data nonché il numero del documento di trasporto e dell’ordine di Fornitura, i codici di Volpato Industrie oggetto dell’anomalia con specificata l’unità di misura, il prezzo e la valuta.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, co. 3, del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, il Fornitore prende atto ed accetta, salvo eventuali diverse previsioni contenute negli Ordini di Fornitura e/o Contratti, come termini di pagamento i 120 giorni fine mese data fattura, considerando la data di emissione fattura convenzionalmente fissata all’ultimo giorno del mese. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza.

In caso di applicazione di penali, Volpato Industrie emetterà apposita fattura/nota di debito (fuori campo IVA ex art. 15 DPR 633/72 e succ. mod.) con pagamento a 60 giorni dalla data di emissione della stessa fattura/nota di debito.

Il Fornitore si impegna a comunicare a Volpato Industrie un’unica domiciliazione di pagamento (o appoggio bancario), valida per tutta la durata del rapporto, ed a indicare chiaramente il codice IBAN relativo al conto corrente, sul quale deve essere effettuato il pagamento. In caso di variazione, il Fornitore si impegna a comunicare i dettagli a Volpato Industrie almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del pagamento, fornendo codice IBAN  esclusivamente su carta intestata dell’istituto di credito, tramite PEC all’indirizzo di posta certificata info@pec.volpatoindustrie.it

7- Divieto di affidamento o cessione della fornitura a terzi.

Il Fornitore non ha la facoltà di affidare a terzi, in tutto o in parte, la produzione e/o fornitura dei Prodotti senza la preventiva autorizzazione scritta di Volpato Industrie.

Il Fornitore che affidi a terzi fornitori autorizzati da Volpato Industrie ai sensi del presente (nel seguito, i “Terzi Fornitori Autorizzati”) l’esecuzione, in tutto o in parte, delle forniture dovute, non è liberato dagli obblighi e dalle responsabilità assunte nei confronti di Volpato Industrie con le presenti Condizioni.
Per tutte le forniture affidate a Terzi Fornitori Autorizzati, il Fornitore si impegna in ogni caso anche a fare in modo che i Terzi Fornitori Autorizzati eseguano la fornitura secondo le modalità richieste da Volpato Industrie nel rispetto delle presenti Condizioni Generali ed in particolare della Sezione relativa ai Diritti di Proprietà Intellettuale.

In caso di compimento da parte di ciascun Terzo Fornitore Autorizzato di uno o più atti vietati ai sensi delle presenti Condizioni Generali e/o del Contratto e di quanto stabilito nel presente articolo dietro semplice richiesta di Volpato Industrie, il Fornitore cesserà qualsiasi rapporto e risolverà il relativo contratto con il Terzo Fornitore Autorizzato in questione e farà in modo che quest’ultimo cessi immediatamente ogni attività relativa alla fornitura ad esso delegata.

E’ fatto divieto al Fornitore di cedere gli Ordini di Fornitura e/o i Contratti ed i crediti verso Volpato Industrie, nonché di conferire mandati all’incasso.

8- Risoluzione-Recesso.

Il Fornitore riconosce che l’adempimento di determinate obbligazioni previste dagli Ordini di Fornitura e/o dai Contratti è essenziale e che Volpato Industrie avrà il diritto, oltre al risarcimento del danno, di risolvere gli Ordini di Fornitura e/o Contratti ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

  1. a) ritardo nell’esecuzione delle forniture, salvo i casi di forza maggiore, superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi;
  2. b) inadempimento, non di scarsa importanza, delle obbligazioni contenute negli art. 1, 4, 5, 6, 7;
    c) cessione/affitto, da parte del Fornitore, dell’azienda o cessione/affitto del ramo di azienda riguardato dalle prestazioni cui il Fornitore è obbligato ai sensi delle presenti Condizioni Generali;
  3. d) mutamento dell’assetto societario di controllo del Fornitore;
  4. e) assoggettamento del Fornitore a liquidazione, anche volontaria; presentazione di istanza o assoggettamento del Fornitore a concordato, anche stragiudiziale, ovvero ad altra procedura concorsuale.

Eventuali ipotesi particolari di recesso e/o risoluzione potranno essere disciplinate negli Ordini di Fornitura e/o Contratti.

Ciascuna parte non sarà ritenuta responsabile per il mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dagli Ordini di Fornitura e/o Contratti, qualora e finché tale inadempienza sia il risultato di circostanze imprevedibili e/o inevitabili (a titolo esemplificativo guerre, eventi naturali, calamità, scioperi ecc.), tali da impedire l’adempimento degli obblighi contrattuali (“Forza Maggiore”), a condizione che la Parte rispetto alla quale tale Forza Maggiore operi ne dia notizia all’altra Parte entro 48 ore dal manifestarsi dell’evento, comunicando altresì le possibili conseguenze ed il ritardo previsto nell’evasione dell’Ordine di Fornitura e/o Contratto.

9- Privacy-Principi comportamentali.

Il Fornitore, nell’esecuzione degli Ordini di Fornitura e/o Contratti, si impegna, in proprio ed ai sensi dell’art. 1381 c.c. per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori ed eventuali Terzi Fornitori Autorizzati, ad aderire ai principi etico-comportamentali che Volpato Industrie ha enunciato nel proprio Codice Etico e di cui dichiara di aver preso visione e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Il Fornitore dichiara e garantisce che non esistono a proprio carico né a carico dei propri subappaltatori autorizzati:

  1. a)  procedure concorsuali in corso;
  2. b)  protesti o altri atti pregiudizievoli dell’affidabilità e moralità riferiti al Fornitore e/o ai subappaltatori e/o rispettivi Soci e Legali Rappresentanti/Amministratori;
  3. c)  gravi sanzioni amministrative comprese le sanzioni per violazione di prescrizioni in tema di Tutela Ambientale, di Prevenzione Infortuni ed Igiene del Lavoro emessi dai preposti organi amministrativi, giudiziari o commissioni di vigilanza aventi competenza in materia nell’ordinamento giuridico di riferimento.

In caso di inadempimento o di non corrispondenza al vero di quanto dichiarato nella presente sezione Volpato Industrie avrà la facoltà di risolvere di diritto gli Ordini di Fornitura e/o i Contratti ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti ed ogni ulteriore rimedio consentito.

Il Fornitore si impegna a dare piena applicazione ai contratti collettivi di lavoro e ad osservare la normativa in materia di assicurazioni sociali e in materia fiscale, contributiva, retributiva, assistenziale, previdenziale ed infortunistica; il Fornitore si impegna inoltre a versare i contributi dovuti ai sensi della vigente normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato, di assistenza, previdenza sociale ed impiego della mano d’opera, nonché a pagare regolarmente e puntualmente i dovuti corrispettivi al proprio personale dipendente e a versare i contributi e gli oneri di legge, compresi quelli fiscali. Il Fornitore si impegna, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1381 cod. civ., a far sì che le suddette obbligazioni contrattuali e normative siano adempiute anche dagli eventuali Terzi Fornitori Autorizzati.

Conseguentemente il Fornitore garantisce che il proprio personale e di eventuali Terzi Fornitori Autorizzati non avranno nulla a pretendere nei confronti di Volpato Industrie per le attività dallo stesso svolte in esecuzione degli Ordini di Fornitura / Contratti, ad alcun titolo e/o ragione.

Il Fornitore si impegna a tenere Volpato Industrie manlevata ed indenne da ogni eventuale pretesa dovesse a qualsiasi titolo essere avanzata dal predetto personale nei suoi confronti, e quindi a rimborsare a Volpato Industrie, entro quindici giorni, a prima richiesta scritta e rimossa ogni eccezione, qualsiasi importo Volpato Industrie fosse tenuta a corrispondere al personale, a qualsiasi titolo, a fronte di ogni provvedimento esecutivo dovesse essere emesso nei confronti di Volpato Industrie dall’Autorità Giudiziaria e/o amministrativa, così come qualsiasi spesa Volpato Industrie fosse tenuta a sostenere in relazione a dette pretese, incluse le spese legali.

Nel caso in cui VOLPATO INDUSTRIE dovesse rilevare, nel corso di controlli e/o di aggiornamenti documentali, l’assenza sul certificato camerale della dicitura antimafia, VOLPATO INDUSTRIE avrà la facoltà di risolvere di diritto gli Ordini di Fornitura e/o Contratti ai sensi dell’art. 1456 c.c., salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni e con riserva altresì di ogni altra azione a tutela degli interessi di VOLPATO INDUSTRIE.

VOLPATO INDUSTRIE comunica che i dati raccolti, memorizzati e registrati in relazione al presente documento e agli Ordini di Fornitura / Contratti saranno oggetto di trattamento, sia manuale che automatizzato da parte di VOLPATO INDUSTRIE per il tramite di persone all’uopo autorizzate, per l’adempimento degli obblighi legali, contrattuali e per la gestione dei rapporti commerciali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; il Fornitore dichiara di dare il proprio consenso, ove occorra, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati.

I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a terzi, senza limitazioni territoriali, esclusivamente per le finalità di cui al presente documento. Il Fornitore potrà esercitare i propri diritti di cui ai citati Regolamento e D. Lgs. ed in particolare il diritto di opporsi al trattamento dei dati che li riguardano e/o di ottenere la cancellazione, la trasformazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione degli stessi, rivolgendosi al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è VOLPATO INDUSTRIE.

10- Proprietà intellettuale – Riservatezza.

I marchi di proprietà o concessi in licenza a VOLPATO INDUSTRIE (i “Marchi”) sono e rimangono in proprietà esclusiva/licenza della medesima e non potranno essere in alcun modo trasferiti a terzi, modificati né utilizzati per altri fini diversi da quelli eventualmente ed espressamente previsti dagli Ordini di Fornitura e/o Contratti.

Il Fornitore si obbliga ad utilizzare i Marchi solo se autorizzato e secondo le modalità specificate per iscritto da VOLPATO INDUSTRIE ed unicamente allo scopo di adempiere agli Ordini di Fornitura / Contratti ed a fare in modo che:

  1. a)  i Terzi Fornitori Autorizzati appongano solo ove richiesto in forma scritta da VOLPATO INDUSTRIE i Marchi;
  2. b)  i Terzi Fornitori Autorizzati non consegnino o in alcun modo forniscano o vendano a soggetti terzi, diversi dal Fornitore e VOLPATO INDUSTRIE, i prodotti/beni recanti i Marchi.

Il Fornitore rimarrà̀ in ogni caso responsabile per l’uso dei Marchi da parte dei Terzi Fornitori Autorizzati.

Il Fornitore garantisce che i beni ed i servizi forniti a VOLPATO INDUSTRIE non violano in alcun modo diritti di terzi.

Qualora il Fornitore, nell’esecuzione degli Ordini di Fornitura e/o Contratti, intenda utilizzare dispositivi, soluzioni tecniche e qualsiasi altro materiale soggetto a diritti di proprietà intellettuale appartenente a terzi, dovrà, informando preventivamente VOLPATO INDUSTRIE, fare in modo che le sia attribuito il diritto di utilizzarli, senza alcun ulteriore onere.

Il Fornitore si impegna a risarcire ogni danno e a sostenere ogni onere, incluse le spese legali in relazione a qualsiasi pretesa o azione legale promossa a qualsiasi titolo da terzi nei confronti di VOLPATO INDUSTRIE laddove tale azione sia relativa alla violazione tali diritti di proprietà intellettuale.

Il Fornitore riconosce che le informazioni ed i materiali (a titolo esemplificativo e non esaustivo disegni, campioni, specifiche e schede tecniche ecc.) eventualmente trasmessigli da VOLPATO INDUSTRIE appartengono in via esclusiva a VOLPATO INDUSTRIE e rivestono carattere di riservatezza. Pertanto, nessun diritto sui medesimi potrà essere rivendicato dal Fornitore.

Il Fornitore si impegna, direttamente ed ai sensi dell’art. 1381 c.c. per i propri amministratori, dipendenti, Terzi Fornitori Autorizzati, consulenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nelle attività, ad utilizzare le informazioni ed i materiali di cui sopra solo per adempiere agli ordini di Fornitura e/o Contratti, nonché a trattarli e conservarli come confidenziali, affinché́ esse non vengano divulgati a terzi, ed a restituirli a VOLPATO INDUSTRIE a semplice richiesta o in ogni caso una volta adempiuto l’Ordine di Fornitura e/o alla scadenza del contratto.

Il Fornitore si impegna inoltre, direttamente ed ai sensi dell’art. 1381 c.c. per i propri amministratori, dipendenti, Terzi Fornitori Autorizzati, consulenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nelle attività, a cedere in favore di VOLPATO INDUSTRIE medesima ogni diritto di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico (salvi naturalmente i diritti morali) derivante dai beni appositamente ideati, personalizzati o forniti in esclusiva a VOLPATO INDUSTRIE nell’esecuzione degli Ordini di Fornitura e/o Contratti.

Tutti i beni (es. stampi, macchinari ecc.) di proprietà di VOLPATO INDUSTRIE che venissero eventualmente messi a disposizione del Fornitore per l’esecuzione dell’Ordine di Fornitura dovranno essere restituiti al termine del periodo di validità dell’Ordine di Fornitura / Contratto, salvo diverso accordo tra le parti. Il Fornitore non potrà trasferire a terzi, modificare né utilizzare per altri fini i beni messi a disposizione da VOLPATO INDUSTRIE e sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso degli stessi. In particolare il Fornitore si impegna a utilizzare i suddetti beni con la massima cura e diligenza. In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Fornitore sarà tenuto a sostituire o a riparare i suddetti beni a propria cura e spese ovvero, ove ciò non sia possibile, provvederà a rimborsare VOLPATO INDUSTRIE il valore residuo del bene calcolato sulla base dei prezzi correnti di mercato, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. Il Fornitore non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni stessi.

Eventuali spese di imballaggio, trasporto, installazione, disinstallazione e manutenzione di tali beni saranno a carico del Fornitore. Il Fornitore, avendo preventivamente verificati e trovati sicuri ed idonei alla loro destinazione d’uso suddetti beni, manleva sin d’ora Volpato Industrie da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o a cose che possano derivare da un uso improprio di essi.
Il Fornitore riconosce che Volpato Industrie avrà la facoltà di verificare il corretto utilizzo dei Marchi, dei materiali, dei beni, delle informazioni confidenziali e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale mediante ispezioni presso le sedi del Fornitore e dei Terzi Fornitori Autorizzati.

11- Assicurazione.

Il Fornitore dovrà stipulare e mantenere valida a proprie spese una polizza assicurativa adeguata a coprire le sue obbligazioni e responsabilità̀ derivanti dagli Ordini di Fornitura e/o Contratto.

12- Legge applicabile e foro competente.

Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana. Per ogni controversia derivante dalle medesime sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

Volpato Industrie SpA